Avvocatura dello Stato sugli autovelox, omologazione e approvazione equiparate

Avvocatura dello Stato sugli autovelox, omologazione e approvazione equiparate

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Il Viminale, tramite la circolare del 23 gennaio inviata alle Prefetture, comunica il parere dell’Avvocatura dello Stato, che si oppone al cambiamento di rotta optato dalla Cassazione nell’aprile scorso, esprimendosi per la sostanziale e piena equiparazione di omologazione e approvazione dei dispositivi per il rilevamento della velocità.

Il cambiamento di rotta dal maggio 2024

L’articolo 142 del Codice della Strada prescrive l’“omologazione” delle apparecchiature deputate all’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità.

Il dibattito, dalla scorsa primavera, si è concentrato sulla keyword “omologazione” contenuta nella norma, che ha sollevato questioni di non poco conto in tutti i Comuni italiani.

Con una discussa pronuncia del 18 aprile la Cassazione (n. 10505, seguita dalle n. 24492 e 20913 di luglio) aveva ritenuto che i termini linguistici “approvazione” e “omologazione” non fossero sinonimi, evidenziando che unicamente l’omologazione legittimi gli accertamenti eseguiti tramite autovelox.

La reazione del Viminale

Il Viminale ha avviato un’interlocuzione col MIT e con l’Avvocatura Generale dello Strato, al fine di predisporre strumenti interpretativi volti a contenere la notevole mole di ricorsi presentati dagli utenti della strada.

La sostanziale identità tra omologazione e approvazione

Col parere reso nel dicembre scorso l’Avvocatura dello Stato si è espressa per la sostanziale e piena omogeneità, ma anche identità, tra le procedure tecniche e amministrative che sono alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione, evidenziando la diversità unicamente ai sensi dell’articolo 192, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, e ciò per un dato meramente formale, ovvero che il citato regolamento ha codificato, o meno, le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, in riferimento agli strumenti di rilevazione della velocità.

Perché omologazione e approvazione equivalgono

L’Avvocatura evidenzia l’identità tra omologazione e approvazione: ambedue i procedimenti tendono a verificare che il dispositivo sia utile allo scopo e conforme alle esigenze di misurazione e accertamento, per l’effetto mirando allo stesso risultato pratico; entrambe le procedure afferiscono al prototipo dei dispositivi e non al singolo strumento utilizzato su strada per accertare l’illecito; la competenza su omologazione e approvazione risulta in capo al MIT (articolo 345 del DPR n. 495/1992); omologazione e approvazione presuppongono un’istruttoria tecnico amministrativa protesa a valutare requisiti e caratteristiche del prodotto per le funzioni di accertamento e la relativa compliance alle norme tecniche vigenti al momento dell’esame.

Come rendere inammissibile o infondato il ricorso dell’automobilista secondo l’Avvocatura

L’Avvocatura si è espressa nel senso che la censura all’indirizzo della Cassazione, per avere un esito favorevole in sede giudiziale, dovrebbe rappresentare l’omogeneità tra le due procedure (omologazione e approvazione) comprovando tale tesi con documenti che, allo stato attuale, non sono stati esaminati dalla Corte in quanto mai posti sotto la lente.

L’Avvocatura propone alle Prefetture di prospettare la questione attraverso il tempestivo deposito, e fin dal giudizio di primo grado, della documentazione inerente, e cioè del decreto di approvazione dello specifico dispositivo di rilevazione indicato nel verbale di accertamento, nonché di eventuali decreti di omologazione di strumenti, “altri e diversi” da quelli preordinati a verificare il superamento dei limiti di velocità.

Per la stessa Avvocatura, in tal modo, sarà possibile rappresentare in modo fondato e innovativo la sostanziale omogeneità tra i due procedimenti in questione e l’assenza di deficit di garanzie, in capo all’utente della strada, di un accertamento svolto tramite dispositivo solo approvato e non omologato.

Il tavolo tecnico

Per garantire l’uniformità interpretativa sulla tematica è stato istituito un tavolo tecnico presso il MIT coi rappresentanti del Viminale, di ANCI, del Ministero delle imprese e del made in Italy, finalizzato a definire le procedure per l’omologazione e il prototipo, la taratura e le verifiche di funzionalità dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici (articolo 201, comma 1 bis, lettere e) ed f) del codice della strada) per l’accertamento della violazione dei limiti massimi di velocità.

L’invito alle Prefetture

Nelle more dei lavori del tavolo tecnico le Prefetture sono state inviate ad attenersi alle indicazioni fornite dall’Avvocatura generale in sede di giudizio, in modo da rappresentare in modo uniforme le ragioni del Viminale.

Per assicurare l’omogeneità della difesa dell’amministrazione in giudizio, al contempo è stato fornito un modello di memoria condiviso con l’Avvocatura, con allegato un prototipo di decreto di omologazione.